DECRETO 28 luglio 2009, n.218
Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Torre del Cerrano»
(GU n. 80 del 7-4-2010 ) In vigore dal 22/04/2010
(omissis)
Art. 4 – Zonazione dell’area marina protetta
1. L’area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, (omissis)
Art. 5 – Attività consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente dell’area marina protetta “Torre del Cerrano” e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all’articolo 5 del decreto istitutivo, come riportato nell’articolo 3 del presente regolamento, sono consentite:
ZONA B di riserva generale [Davanti Torre Cerrano tra conc. Heliopolis e conc. Itaca per km 1 verso il largo] |
a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore dell’area marina protetta; d) la balneazione; e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa; f) l’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l’accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; h) l’accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i) l’accesso alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; j) l’ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali; k) l’ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; l) l’esercizio della piccola pesca artigianale e l’attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma di cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei comuni di Pineto e Silvi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; m) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d’immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore; |
ZONA C di riserva parziale | a) le attività consentite in zona B; b) l’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di ecocompatibilità di cui al successivo comma 2; c) l’ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di ecocompatibi- lità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. |
ZONA D di protezione | a) le attività consentite in zona B e C, liberamente. |
2. Ai fini del presente regolamento e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva
2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
3. Nella zona D sono comunque vietate le attività di pesca con le turbosoffianti, la pesca a strascico e la pesca sportiva subacquea.
Art. 6 – Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta
(omissis)
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all’articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
Art. 8 – Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l’accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell’ambiente e dei luoghi, l’Ente gestore dispone l’immediata sospensione dell’attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l’Ente gestore provvede all’esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall’articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.