L’accesso ai cavalli solo per Associazioni organizzate e nuove norme per la Pesca: sia professionale che sportiva. La tutela dell’area marina Protetta migliora sempre di più con la piena entrata in vigore del
Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione di cui al DM n.11 del 12 gennaio 2017. Pur essendo pubblicato in Gazzetta Ufficiale in gennaio (
GU n.24 del 30-01-2017) il Reglamento, a causa di due ricorsi, di cui l’ultimo, quello dei vongolari di
Sospensiva cautelare al TAR, respinto di recente, ha registrato un ritardo per la sua effettiva entrata in vigore. Il Disciplinare attuativo, infatti, ha dovuto attendere l’esito dei ricorsi e solo ora si trova nella sua fase finale di approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
Le novità sono importanti e riguardano un pò tutti i settori di frequentazione e utilizzo delle risorse naturali dell’AMP. Non si tratta di nuovi vincoli, essendo le norme generali già fissate dal Decreto Istitutivo dell’area protetta che risale al 21 ottobre 2009, ma ci sarà una migliore e più dettagliata regolamentazione nelle forme di fruizione e consentirà sicuramente una tutela più attenta.
Nel campo della pesca è stato finalmente chiarito che le
vongolare, con la draga idraulica a bordo, non possono neanche transitare in AMP e se lo debbono necessariamente fare, sarà possibile solo dietro
richiesta di una specifica autorizzazione e comunque fuori dalla Zona C, per cui non più vicino di 900-1000 metri da riva.
Una maggiore attenzione è posta, invece, per la
piccola pesca artigianale che diventa quello strumento di conoscenza e cultura del mare verso cui la legge vuole che questo settore si indirizzi. I piccoli pescatori, ammessi solo i residenti nei comuni di Pineto e Silvi, chiederanno anch’essi una
specifica autorizzazione e l’attività, limitatà per quantitativi e attrezzature anche con l’utilizzo di boe e bandierine fornite dalla stessa AMP, sarà soggetta ad una forma di censimento utile anche a fini scientifici attraverso il
dettagliato resoconto di ciò che sarà catturato.
Novità importanti anche per la
pesca sportiva e ricreativa che resta limitata all’uso di un numero limitato di canne e solo qualche attrezzo in più per i residenti ma, soprattutto, ci si muove definitivamente verso la pesca davvero sportiva, attraverso l’introduzione, obbligatoria in alcune zone, della pesca
No Kill, la tecnica cioè del rilascio del pesce dopo la cattura attraverso una pesca effettuata con ami non muniti di ardiglione. Tutti i pescatori sportivi dovranno essere
specificatamente autorizzati e saranno muniti di libretti di cattura che consentirà all’AMP di utilizzare i dati raccolti per comprendere meglio le presenze della fauna ittica e la loro evoluzione. I pescasportivi si stanno così organizzando per una collaborazione diretta con l’AMP affascinati dal fatto che si parteciperà attivamente alla conservazione delle risorse marine e i contatti con i vertici della FIPSAS fanno ben sperare per una collaborazione attiva con i frequentatori dell’AMP anche in questo settore.
Su quest’ultimo punto della pesca sportiva/ricreativa un chiarimento è dovuto: la mancanza del Disciplinare non consente ancora di autorizzare i NON residenti nei Comuni di Pineto e Silvi che presentano l’istanza per la pesca sportiva. L’invito a tutti, per rispettare il Regolamento in vigore, è comunque quello di presentare le richieste, in modo tale da accorciare anche i tempi di rilascio degli eventuali permessi. Ovviamente fino al rilascio degli stessi resta in vigore la vecchia norma che consente la pesca ai soli residenti e nelle sole Zone C. Pur se si dovesse essere necessario altro tempo nell’approvazione del Disciplinare da parte del Ministero, cosa che tarderebbe ancora l’espressione del parere da parte dell’AMP, resta il divieto assoluto di pesca per i non residenti essendo ormai chiara la norma che non prevede per i procedimenti di tutela ambientale il maturarsi del silenzio assenso, come indicato al comma 4 dello stesso art.20 dellla Legge 241/90 (per chiarezza si riporta di seguito il testo). Si sta muovendo con un tale approccio anche la Guardia Costiera, sempre presente nella sorveglianza sulle attività in AMP e in particolare sulle attività di pesca; in questo periodo dell’anno particolarmente attiva.
Interessanti anche le novità per la
fruizione delle spiagge con i cavalli. Resta infatti in vigore la consuetudine del rilascio di una autorizzazione unificata con i Comuni ma l’art.4 comma 7 del Regolamento limita l’accesso all’AMP solo alle Associazioni organizzate che avranno però la possibilità di avere autorizzazioni per l’intera stagione con numeri definiti di cavalieri. Tale scelta di legare l’attività equestee solo alle Associazioni è voluta per avere sempre un responsabile dell’uscita, che garantisca un rispetto degli animali e dell’ambiente, nella figura identificata e scelta dalla stessa Associazione. Ciò consentirà di avere sempre persone preparate e nel tempo c’è l’intenzione di formare queste stesse figure perchè diventino conoscitori dell’ambiente attraversato a garanzia di transiti all’interno delle varie zone protette.
Estratto, art.20, della Legge 241/1990 e s.m.i.
Art. 20. (Silenzio assenso)
(articolo così sostituito dall’art. 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005)
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 126 del 2016)
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
(comma modificato dall’art. 9, comma 3, legge n. 69 del 2009 poi dall’art. 54, comma 2, legge n. 221 del 2015)