IL TAR HA RESPINTO IL RICORSO D’ORAZIO
Si apprende della a dir poco inconsueta interpretazione che l’Avv. Benigno D’Orazio sta propugnando in queste ore sui mezzi di stampa in ordine all’ennesimo esito negativo dei ricorsi da lui presentati innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato.
Sebbene ancora in fase cautelare, nessuno dei giudici finora chiamato a pronunciarsi sulle varie argomentazioni di volta in volta da questi sollevate, ha ritenuto che quelle fossero degne di tutela. Ed è bene precisare che ben tre sono state le pronunce dei Giudici Amministrativi che hanno rigettato le richieste dell’ex-Commissario Straordinario ed ex -Presidente del CdA, nonché ex-Amministratore della società Cerrano Trade S.r.l.
Non è certamente intenzione del Consiglio di Amministrazione dell’AMP dare sfogo mediatico a questioni che dovrebbero essere trattate con l’adeguata cautela. Ma poiché sfugge all’Avv. D’Orazio che è in ballo non solo e non tanto il proprio interesse personale al corretto funzionamento di un organismo pubblico, o il proprio interesse personale ad essere preferito rispetto ad altri in virtù delle proprie competenze (secondo quanto dallo stesso sostenuto nei vari atti processuali), quanto soprattutto la legittimità di un organo che è stato insediato nel rispetto delle norme di legge, allora si rende necessaria una presa di posizione volta a fare chiarezza su tutto ciò.
Paventare, così come si è fatto, addirittura l’illegittimità degli atti compiuti fino a questo momento dal CdA rimane una semplice considerazione personale dell’Avv. D’Orazio, ci si augura non semplicemente basata su di un certo livore personale, e certamente sfornita, allo stato, di qualsivoglia supporto da parte dei Giudici che si sono pronunciati sulla vicenda.
Non vi è, infatti, alcun passaggio in cui il TAR avrebbe, anche solo ipoteticamente, sostenuto l’illegittimità in questione ed anzi, mentre nella più recente ordinanza del 2 dicembre scorso è stata rilavata la genericità dei pregiudizi che secondo il ricorrente potrebbero riverberarsi sull’azione amministrativa del CdA, nel primo pronunciamento del 21 ottobre scorso i Giudici Amministrativi si erano ulteriormente spinti in avanti, ritenendo i motivi del ricorso addirittura infondati nel merito.
Tanto si doveva per opportuna chiarezza.