Poche semplici regole, entrate in vigore con il Decreto del Ministero Ambiente n.11 del 12-01-2017, vanno rispettate per l’accesso e navigazione in AMP con qualunque tipologia di natante.
La ratio della norma è ben riassunta nella news sul tema pubblicata anche su queste pagine al seguente indirizzo: http://www.torredelcerrano.it/archivio-news/i-naviganti-collaborano-per-la-tutela-delle-acque-e-dei-fondali-dellamp.html.
ACCESSO e NAVIGAZIONE
Il Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (http://www.torredelcerrano.it/wp-content/uploads/2017/02/DECRETO-Ministro-11-2017-Approvazione-REO.pdf) distingue all’art.2 tra “ACCESSO” e “NAVIGAZIONE” considerando il primo come un ingresso in AMP con fermata (ancoraggio, ormeggio, atterraggio, etc.) mentre il secondo come un semplice transito.
Mentre la navigazione/transito è una attività libera (esclusi moto d’acqua, sci nautico, etc.), regolamentata solo con normali limiti di velocità (max 10 nodi per la fascia costiera fino a 600 metri dalla costa) e non soggetta a permessi particolari, l’accesso che prevede una qualunque forma di sosta all’interno dell’Area Marina Protetta è soggetta, invece, a specifica autorizzazione da richiedere, precedentemente, agli uffici dell’Area Marina Protetta. La verifica delle caratteristiche dell’imbarcazione consente di avere il permesso di accesso anche per l’intera annualità.
Si ricorda che vige il divieto di ancoraggio in zona C1 e C2 e che è invece possibile l’ancoraggio in zona D e con autorizzazione in zona C3.
Per approfondimenti si può consultare il WEBGIS nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’AMP.
ORMEGGIO
L’ormeggio al Campo Boe di Torre Cerrano, da cui è possibile raggiungere terra attraverso il limitrofo corridoio di lancio e atterraggio, è soggetto ad AUTORIZZAZIONI che si può richiedere seguendo la procedura indicata nella sezione dedicata. Il numero limitato delle boe disponibili non consente di avere la certezza di trovarne libere per fermarsi. È possibile pagare in forma giornaliera, settimanale o mensile i costi di ormeggio, secondo quanto previsto nel quadro dei corrispettivi del disciplinare. Al gavitello si può ormeggiare solo se questo è libero.
Per ulteriori informazioni: