– La pesca sportiva e/o ricreativa
La pesca sportiva o ricreativa per definizione è “l’attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi”. (Regolamento CE n. 1967 del 2006). Si tratta, dunque, di un’attività all’aria aperta e sportiva praticata, senza finalità commerciali e con l’impiego di un numero limitato di attrezzi, quali canne, lenze e ami. Si tratta di un’attività di prelievo di risorse alieutiche dal mare, anch’essa come la pesca professionale, ha un impatto sull’ecosistema marino e per questo è utile e indispensabile normarla, sia in termini qualitativi che quantitativi. La pesca ricreativa annovera un numero alto di praticanti e appassionati, sia per quanto riguarda la popolazione locale, sia per i numerosi turisti che ogni anno visitano l’Area marina protetta. Come ogni attività che provoca un impatto sull’ambiente è regolamentata ovunque ed in modo particolare laddove è consentita all’interno di luoghi sensibili come le aree protette.
– Le norme nazionali
In generale il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) del 6 dicembre 2010 è il provvedimento preposto per promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare attraverso l’adempimento di una comunicazione, eseguita direttamente dagli interessati e finalizzata alla rilevazione numerica degli amanti del mare che praticano questa attività nel tempo libero.
Tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva in mare in qualunque luogo delle acque territoriali italiane devono effettuare una semplice comunicazione che prevede di fornire alcune informazioni molto semplici quali le proprie generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si praticherà questa attività.
Tale comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, ha validità di 3 anni e può essere effettuata in vari modi:
- attraverso l’ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni di pesca professionale;
- tramite una semplice registrazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, politicheagricole.gov.it;
- rivolgendosi alla più vicina Capitaneria di Porto, Guardia Costiera (Ufficio Pesca);
L’attestato della avvenuta comunicazione funziona da titolo per l’esercizio della pesca generalizzato per qualunque luogo in Italia.
Di seguito le norme generali vigenti in generale per la pesca sportiva e ricreativa:
– Regolamento Comunitario (CE) 302/2009 del 08 aprile 2009 Piano di ricostituzione del Tonno Rosso;
– Raccomandazione ICCAT 11-03 Pesca ricreativa e sportiva del Pesce Spada nel Mar Mediterraneo;
– Regolamento Comunitario (CE) 1967/2006 Taglie minime degli organismi marini nel Mar Mediterraneo;
– D.P.R. 1639/68 Regolamento di esecuzione Legge 963/65;
– Decreto Legislativo n° 4 del 09/01/2012;
– D.M. 12 Gennaio 1995 Disciplina del Riccio di Mare;
– D.M. 06 Dicembre 2010 Disposizioni pesca ricreativa\sportiva
– D.D.G. 14110 del 26 giugno 2018
– Tabella riepilogativa delle taglie minime in relazione alla specie catturata
– La pesca nelle Aree Protette
All’interno delle aree protette la pesca sportiva e/o ricreativa è soggetta a particolari restrizioni. In linea di massima qualunque tipo di pesca sarebbe vietato all’interno delle aree marine protette in base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 19 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, che recita: «nelle aree marine protette è vietata la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali ……., nonché l’introduzione di armi, esplosivi ed ogni altro mezzo distruttivo e di cattura..».
Tale concetto è confermato e richiamato anche dagli strumenti normativi dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano nell’art.5 del decreto istitutivo, D.M. 21 Ottobre 2009. L’introduzione del divieto è stata, però, graduata dal legislatore, come avvenuto nelle altre aree protette all’interno dello stesso decreto istitutivo, attraverso il successivo art.6, introducendo la possibilità di deroghe temporanee che consentano a chi praticava tale disciplina prima dell’istituzione dell’area marina protetta di poter proseguire tale uso, in particolare se residenti alla data di istituzione, seguendo però particolari regole più stringenti ma, soprattutto, con lo scopo di poter produrre dati su specie e quantitativi presenti in AMP, attraverso l’introduzione del libretto di cattura obbligatorio.
Restano comunque fermi i divieti generici simili in tutte le aree marine protette mediterranee:
1) è vietata la pesca subacquea;
2) è vietata la pesca sportiva in notturna, dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
3) è vietata la pesca sportiva con nasse e reti;
4) è vietato lo svolgimento di gare di pesca sportiva.
– Il Regolamento dell’Area marina protetta Torre del Cerrano
Le deroghe per l’AMP Torre del Cerrano, volte a consentire una prosecuzione della pratica della pesca sportiva e ricreativa, in particolare per i residenti nei due comuni di Pineto e Silvi alla data di istituzione dell’AMP (10 aprile 2010), sono previste all’art.5 del D.M. 28 Luglio 2009, n° 218, e sono state pienamente attuate, come previsto al successivo art.6, solo con l’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con il D.M. 12 gennaio 2017, n.11 (G.U. n.24 del 30-01-2017).
La materia è regolamentata essenzialmente dall’art.27 del Regolamento che si riporta di seguito integralmente, ma si colloca anche in coordinamento con altre parti del Regolamento e con latre normative del settore che interessano l’Area marina protetta Torre del Cerranbo, reperibili tutte nell’apposita sezione del sito: NORMATIVA.
Il Regolamento mantiene i quattro divieti generali sopra citati ed elenca le specie comunque non catturabili: a)Cernia (tutte le specie); b)Corvina (Sciaena umbra); c)Ombrina (Umbrina cirrosa); d)Aragosta rossa (Palinurus elephas); e)Astice (Homarus gammarus); f)Cicala (Scyllarus arctus); g)Magnosa (Scyllarides latus); h)Tonno rosso (Thunnus thynnus); i)Triglie di scoglio (Mullus surmuletus); j)Cheppia (Alosa fallax); k)Anguilla (Anguilla anguillla); l)Pesce spada (Xiphias gladius); specifica gli ulteriori attrezzi non consentiti e individua le Zone B; C1; C2; C3 e D all’interno delle quali è differenziata la modalità di svolgimento della pesca sportiva e ricreativa.
Per poter svolgere l’attività di pesca sportiva e ricreativa nell’Area marina protetta Torre del Cerrano bisogna munirsi di una apposita autorizzazione presso il Consorzio di gestione, attraverso il versamento di un corrispettivo previsto dall’art.34 del Regolamento e stabilito, come entità, nel Disciplinare approvato annualmente, presentando l’istanza anche utilizzando i modelli di domanda appositamente predisposti.
Con l’autorizzazione che comunque scade al 31 dicembre dell’anno, sia essa annuale, mensile o settimanale, rinnovabile, viene consegnato il foglio segna-catture, che andrà riconsegnato entro il 30 novembre di ogni anno per consentire il monitoraggio della fauna ittica in AMP.
Il comma 16 dell’art. 27 del Regolamento prevede che: «Il rilascio dell’autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l’obbligo di: a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l’esercizio dell’attività di pesca sportiva e da esporre sull’unità da diporto; b) esibire l’autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza». Quale contrassegno autorizzativo il Consorzio rilascia una casacca gialla, con il numero di autorizzazione, da indossare durante l’attività di pesca in modo da facilitare il compito della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto durante l’opera di sorveglianza.
Qualora nella istanza di richiesta dell’autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa si indichino specificatamente gli estremi della imbarcazione (nome, numero barca, matricola motore, etc.) la stessa autorizzazione avrà valore anche per l’autorizzazione di “accesso” all’Area marina protetta ai sensi dell’art.20 del Regolamento, che disciplina l’attività della “Navigazione da diporto”.
Durante il periodo estivo vigono le Ordinanze di balneazione della Regione Abruzzo e della Capitaneria di Porto che potrebbero prevedere ulteriori limitazioni delle attività in particolare per i periodi ed i luoghi destinati alla balneazione ed elioterapia.
NB: la descrizione sopra riportata è pubblicata per semplificare la comprensione delle norme da parte di cittadini ed utenti ma si consiglia sempre di consultare i testi normativi richiamati per un corretto ed esatto rispetto delle regole.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 gennaio 2017, n.11 – Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta denominata «Torre del Cerrano». (GU n.24 del 30-1-2017)
Art. 1. Oggetto
- Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell’area marina protetta «Torre del Cerrano», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all’interno dell’area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 istitutivo dell’area marina protetta e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.
- Le disposizioni del presente regolamento costituiscono anche le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 «Torre del Cerrano» e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell’area marina protetta. […]
Art. 27. Disciplina dell’attivita’ di pesca sportiva e ricreativa
- Nell’area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.
- Il transito con attrezzi adibiti alla pesca subacquea in apnea deve essere di volta in volta autorizzato dal soggetto gestore.
- Nell’area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
- Nell’area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:
- a)Cernia (tutte le specie); b)Corvina (Sciaena umbra); c)Ombrina (Umbrina cirrosa); d)Aragosta rossa (Palinurus elephas); e)Astice (Homarus gammarus); f)Cicala (Scyllarus arctus); g)Magnosa (Scyllarides latus); h)Tonno rosso (Thunnus thynnus); i)Triglie di scoglio (Mullus surmuletus); j)Cheppia (Alosa fallax); k)Anguilla (Anguilla anguillla); l)Pesce spada (Xiphias gladius).
- Nell’area marina protetta, non sono in ogni caso consentiti:
- a) la tecnica del «vertical jigging» e attrezzi similari;
- b) la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano;
- c) l’utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse, draghe meccanizzate, reti trainanti, reti da circuizione, ciancioli, reti da imbrocco tirate da natanti, reti da fondo combinate;
- d) l’utilizzo di esche alloctone non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari e qualunque esca commerciale non certificata al riguardo);
- e) l’uso della tecnica di pasturazione;
- f) l’uso di fonti luminose;
- g) la pesca con rastrelli e con mezzi elettromeccanici e/o idraulici di qualunque genere o dimensione;
- h) la pesca nel raggio di 100 metri di distanza nel caso di ormeggio di unità da diporto e ormeggiata per immersioni subacquee;
- i) la pesca nel raggio di 500 mt da unità in attività di pesca professionale e piccola pesca artigianale.
- Nel caso di catture accidentali di prede sotto misura o la cui cattura è vietata è obbligo rilasciarle immediatamente in acqua con la massima cautela, annotando l’eventuale cattura.
- Nella zona B è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la pesca ricreativa ai soggetti residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di istituzione dell’area marina protetta, con le seguenti modalità e prescrizioni:
- a) tramite utilizzo di ami senza ardiglione e con rilascio del pescato;
- b) da riva con non più di 2 (due) canne fisse o da lancio, con non più di 2 (due) ami per canna;
- c) da natante con non più di 2 (due) canne, con non più di 2(due) ami per canna e bolentino con non più di 2 (due) ami;
- d) da unità da diporto, è consentito utilizzare per persona un massimo di 1 canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento; sull’imbarcazione è consentito complessivamente l’utilizzo di un numero massimo di 3 (tre) canne o lenze; e) la pesca è consentita dall’alba al tramonto;
- f) i ragazzi di età inferiore ai 12 (dodici) anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
- Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta con attrezzi e modalità di cui al precedente comma 7 […].
- Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, anche per i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta con attrezzi e modalità di cui al precedente comma 7.
- Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre a quanto espresso nei precedenti commi 7, 8 e 9, per le sottozone individuate nell’art. 14, comma 3, con le seguenti modalità:
- a) Zona C1: pesca ricreativa con il solo rilascio degli animali appena catturati;
- b) Zona C2 e C3: pesca ricreativa con possibilità di trattenimento degli animali appena catturati, per un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3(tre)Kg per pescatore e fino ad un massimo di 5(cinque) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.
- Nella zona D la pesca ricreativa è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre che con gli attrezzi consentiti in zona B e C, anche con bolentino, con canna e mulinello con non più di 3 (tre) ami rispettando il limite di uno strumento di cattura a persona per un massimo di due per ogni barca.
- La distanza tra le barche che svolgono attività di pesca ricreativa non deve essere minore di 50 (cinquanta) metri.
- Il transito di unità da diporto nell’area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle attività di pesca ricreativa nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
- a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;
- b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 34 [vedi tabella sotto ndr];
- c) riportare le catture e le giornate di pesca effettuate, su un apposito libretto vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all’autorizzazione, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore, ai fini del monitoraggio della risorsa, entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l’autorizzazione sarà revocata in via definitiva;
- d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
- Il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.
- Il rilascio dell’autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l’obbligo di:
- a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l’esercizio dell’attività di pesca sportiva e da esporre sull’unità da diporto [casacca gialla ndr];
- b) esibire l’autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza.
- Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 20.
- E’ fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell’autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall’art.38 del presente regolamento e dalle altre norme in vigore.
- Al fine di determinare la capacità di carico dell’area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura per le varie specie; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. […]
Art. 39. Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 218.
L’attuale calendario delle attività non prevede la pesca sportiva e ricreativa in zona B e prevede la sola pesca sportiva (con rilascio del pescato) in zona C1, ai soli residenti, in attesa che il monitoraggio di quest’ultima attività consenta di capire il carico massimo ammissibile nelle varie zone.